IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con  il  quale  e'
stato istituito il Fondo per la protezione civile;
  Visto  l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,  che
ha  prorogato  fino  al 30 giugno 1993 la gestione fuori bilancio del
Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge;
  Visto il telegramma in data 27 maggio 1993 con il quale il Ministro
dell'interno chiede l'emanazione di un'ordinanza ai  sensi  dell'art.
5,  commi  3  e  4, della gia' citata legge n. 225 del 1992 diretta a
consentire immediati interventi di prima assistenza e ripristino  dei
danni  causati dall'attentato verificatosi a Roma il giorno 14 maggio
1993  in  via  Ruggero  Fauro  ricorrendo,  nella   fattispecie,   la
situazione  di pericolo e la possibilita' di maggiori danni a persone
o cose;
  Considerato, altresi', che oltre agli edifici sopra menzionati sono
stati distrutti o gravemente danneggiati i  mobili  siti  all'interno
degli  appartamenti  colpiti,  nonche' autovetture parcheggiate nella
zona dell'attentato ed immobili pubblici ed opere  di  urbanizzazione
di pubblica pertinenza;
  Considerato  che  il  citato Ministero dell'interno con il predetto
telegramma in data 27  maggio  1993  assicura,  per  fronteggiare  la
relativa  spesa, di far affluire al Fondo per la protezione civile la
somma occorrente da prelevarsi sul  capitolo  1571  del  bilancio  di
previsione del Ministero dell'interno;
  Vista  la  lettera  del prefetto di Roma in data 27 maggio 1993 che
quantifica in circa 9 miliardi detta somma;
  Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti  normativi  previsti
dall'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   delegare   il  prefetto  di  Roma
all'adozione di tutti  i  provvedimenti  necessari  per  l'attuazione
degli  interventi  di  assistenza, soccorso ed indennizzo ai soggetti
danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato di via  Ruggero
Fauro;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di estendere alle persone che
hanno subito danni nell'attentato del 23  maggio  1992  perpetrato  a
Capaci  (Palermo)  contro  il  giudice  Giovanni  Falcone, i benefici
previsti dalla precedente ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 2300/FPC del  25  luglio  1992  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 luglio 1992;
  Considerato  che  nella seduta del 28 maggio 1993, il Consiglio dei
Ministri ha esaminato, su relazione del Presidente del Consiglio,  la
situazione  determinata  dagli attentati di Roma del 14 maggio 1993 e
di Capaci (Palermo) del 23 maggio 1992, ravvisando la  necessita'  di
immediati  interventi  da parte del Governo ed ha approvato lo schema
della presente ordinanza autorizzando il Presidente del Consiglio dei
Ministri  ad  intervenire  ai  sensi  dell'art. 5, commi 3 e 4, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari  dei
fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ed al regio decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  loro  successive
modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per far fronte ai danni prodotti alla persona e/o ai beni mobili
ed  immobili,  nonche'  alle  attivita' commerciali siti in Roma, via
Ruggero Fauro, dall'attentato dinamitardo  perpetrato  il  giorno  14
maggio  1993,  il  prefetto di Roma e' delegato ad adottare, anche in
deroga ad ogni vigente normativa ed  in  particolare  alle  norme  di
contabilita' generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari al
ripristino  dei  danni stessi, ivi compresa la diretta corresponsione
ai soggetti interessati di un contributo a titolo di indennizzo  pari
all'importo  del  danno  subito  quale accertato dagli uffici tecnici
pubblici, ovvero sulla base  di  perizia  giurata,  presentata  dagli
interessati.