IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale e' stato istituito il Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha prorogato fino al 30 giugno 1993 la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge; Visto il telegramma in data 27 maggio 1993 con il quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della gia' citata legge n. 225 del 1992 diretta a consentire immediati interventi di prima assistenza e ripristino dei danni causati dall'attentato verificatosi a Roma il giorno 14 maggio 1993 in via Ruggero Fauro ricorrendo, nella fattispecie, la situazione di pericolo e la possibilita' di maggiori danni a persone o cose; Considerato, altresi', che oltre agli edifici sopra menzionati sono stati distrutti o gravemente danneggiati i mobili siti all'interno degli appartamenti colpiti, nonche' autovetture parcheggiate nella zona dell'attentato ed immobili pubblici ed opere di urbanizzazione di pubblica pertinenza; Considerato che il citato Ministero dell'interno con il predetto telegramma in data 27 maggio 1993 assicura, per fronteggiare la relativa spesa, di far affluire al Fondo per la protezione civile la somma occorrente da prelevarsi sul capitolo 1571 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno; Vista la lettera del prefetto di Roma in data 27 maggio 1993 che quantifica in circa 9 miliardi detta somma; Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti normativi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992; Ravvisata l'opportunita' di delegare il prefetto di Roma all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di assistenza, soccorso ed indennizzo ai soggetti danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato di via Ruggero Fauro; Ritenuta, altresi', la necessita' di estendere alle persone che hanno subito danni nell'attentato del 23 maggio 1992 perpetrato a Capaci (Palermo) contro il giudice Giovanni Falcone, i benefici previsti dalla precedente ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2300/FPC del 25 luglio 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 luglio 1992; Considerato che nella seduta del 28 maggio 1993, il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione del Presidente del Consiglio, la situazione determinata dagli attentati di Roma del 14 maggio 1993 e di Capaci (Palermo) del 23 maggio 1992, ravvisando la necessita' di immediati interventi da parte del Governo ed ha approvato lo schema della presente ordinanza autorizzando il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. 1. Per far fronte ai danni prodotti alla persona e/o ai beni mobili ed immobili, nonche' alle attivita' commerciali siti in Roma, via Ruggero Fauro, dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 14 maggio 1993, il prefetto di Roma e' delegato ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilita' generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari al ripristino dei danni stessi, ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati di un contributo a titolo di indennizzo pari all'importo del danno subito quale accertato dagli uffici tecnici pubblici, ovvero sulla base di perizia giurata, presentata dagli interessati.